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Procedura di Controllo Interno – Sistema 231
ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.
Indice generale della sezione |
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0 Premessa |
Con il D.Lgs n.24 del 10 marzo 2023 il processo di Whistleblowing, nato per la prevenzione delle fattispecie dei reati presupposto e per la segnalazione di eventuali violazioni del Modello 231 ha subito consistenti modifiche che hanno interessato principalmente l’oggetto delle violazioni, la platea dei soggetti segnalanti, l’attivazione dei canali di segnalazione e le modalità di utilizzo, il coinvolgimento dell’ANAC, e l’estensione delle misure di protezione a persone od enti che affiancano il segnalante.
La relativa procedura di controllo P-INT-24 è stata quindi aggiornata al nuovo decreto legislativo e sviluppata seguendo le indicazioni degli articoli del suddetto decreto. Per meglio orientarsi all’interno degli articoli del D.Lgs n.24 del 10 Marzo 2023 sono stati qui riportati tutti gli articoli con relativi titoli.
Art.1 Ambito di applicazione oggettivo Art.2 Definizioni Art.3 Ambito di applicazione soggettiva Art.4 Canali di segnalazione interna Art.5 Gestione del canale di segnalazione interna Art.6 Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna Art.7 Canali di segnalazione esterna Art.8 Attività svolte dall'ANAC Art.9 Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC Art.10 Adozione di linee guida Art.11 Disposizione relativa al personale dell'ANAC ed alla piattaforma informatica Art.12 Obbligo di riservatezza Art.13 Trattamento dei dati personali Art.14 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni Art.15 Divulgazioni pubbliche Art.16 Condizioni per la protezione della persona segnalante Art.17 Divieto di ritorsione Art.18 Misure di sostegno Art.19 Protezione dalle ritorsioni Art.20 Limitazioni delle responsabilità Art.21 Sanzioni Art.22 Rinunce e transazioni Art.23 Abrogazioni di norme Art.24 Disposizioni transitorie e di coordinamento Art.25 Disposizioni finanziarie Attenzione: Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023, le disposizioni avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249 l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023
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1 Scopo |
L’Art.1 “ Ambito di applicazione oggettivo” illustra lo scopo del Decreto legislativo n.24 che è quello di disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Lo stesso articolo enuncia la casistica di non applicazione del presente decreto come ad esempio a) Alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. b) Alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali c) Alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonche' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea. |
2 Violazioni |
Il concetto di “violazione” , definito dall’Art.2 del D.Lgs n.24 , è inteso come “comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrita' dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato” consistenti in: 1) Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano in illeciti o atti riportati ai punti 3, 4, 5 e 6 2) Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei punti 3, 4, 5 e 6 3) Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori:
protezione dei consumatori-tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi 4) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea 5) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonche' le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto ola finalita' della normativa applicabile in materia di imposta sulle società 6) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti 3,4 e 5 L’Art.2 “ Definizioni” oltre a definire il concetto di “violazione” definisce anche che i soggetti del settore privato sono quei soggetti diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, con una ulteriore distinzione, utile in seguito per definire oggetto e mezzo di segnalazione, riguardante il numero di lavoratori, l’adozione o meno di un Modello 231 e il settore in cui si opera:
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3 Persone legittimate a segnalare violazioni |
Con l’Art. 2 il legislatore ha definito il concetto di “Violazione, con l’Art. 3 “Ambito di applicazione soggettivo“ indica le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato legittimate a segnalare eventuali violazioni. Esse sono:
settore privato
pubblico o del settore privato
anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato. |
4 Concetto e tipologie di segnalazione |
L’Art. 2 “Definizioni” oltre a definire il concetto di violazione e ad indicare quali persone sono legittimate a segnalare eventuali violazioni definisce il significato di segnalazione oltre alle diverse tipologie:
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5 Canali di segnalazione |
Date le diverse tipologie di segnalazione (Interna, esterna, divulgazione pubblica) è facile comprendere che occorrono canali/condizioni idonei per ognuna di esse. Avremo allora:
Gli articoli 4 e 5 del D.Lgs n.24 trattano i canali di segnalazione interna e precisamente l’Art. 4 tratta l’attivazione del canale interno mentre l’Art. 5 ne tratta la gestione. Gli articoli 7 e 8 del D.Lgs n.24 trattano i canali di segnalazione esterna e precisamente l’Art. 7 tratta l’attivazione del canale esterno mentre l’Art. 8 ne tratta la gestione da parte dell’ANAC. L’art.15 definisce le condizioni per l'effettuazione della divulgazione pubblica
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6 Canali di segnalazione interna |
Come riportato al punto precedente l’Art. 4 tratta l’attivazione del canale di segnalazione interna mentre l’Art. 5 ne tratta la gestione.
Attivazione I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato devono attivare propri canali di segnalazione con le seguenti caratteristiche:
La suddetta garanzia può essere ottenuta anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia. I contenuti dei documenti “cifrati” (per i quali è stata impiegata la crittografia) sono resi incomprensibili a coloro che vi accedano senza disporre della relativa autorizzazione. L’attivazione del canale di segnalazione interno è già previsto per quegli enti che adottano un Modello 231. Condivisione È possibile la condivisione e la gestione del canale di segnalazione tra :
Gestione La gestione del canale di segnalazione può essere affidata:
Modalità di segnalazione Le modalità di segnalazione ammesse sono:
Nota. Nel caso di segnalazione presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nel paragrafo “Gestione” essa deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante
Compiti del gestore I compiti del gestore del canale di segnalazione interna sono regolati dall’Art. 5 del D.Lgs n.24.
La persona, l’ufficio, il soggetto esterno o il responsabile della prevenzione a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione devono:
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7 Canali di segnalazione esterna |
Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna
L’Art.6 del D.Lgs n.24, qualora la persona segnalante vuole utilizzare il canale di segnalazione esterna, ne definisce le seguenti condizioni:
e la stessa non ha avuto seguito
Attivazione L’Art.7 del D.Lgs n.24 demanda all’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) l’attivazione del canale di segnalazione esterna (a cui può fare riferimento la persona che non può utilizzare il canale di segnalazione interno a seguito di una delle condizioni precedentemente citate) con le stesse caratteristiche che si chiedono ai canali di segnalazione interni:
La suddetta garanzia può essere ottenuta anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia. I contenuti dei documenti “cifrati” (per i quali è stata impiegata la crittografia) sono resi incomprensibili a coloro che vi accedano senza disporre della relativa autorizzazione La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi dalla segnalazione esterna o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo Gestione e compiti Le modalità di gestione del canale di segnalazione esterna da parte dell’ANAC sono regolate dall’Art. 8 del D.Lgs n.24.
Il personale designato e specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna provvede a svolgere le seguenti attività:
Modalità di segnalazione Le modalità di segnalazione ammesse sono:
Nota. Nel caso di segnalazione presentata ad un soggetto diverso dall’ANAC essa deve essere trasmessa a quest’ultima, entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante Note su attività ANAC Per violazioni che non rientrano nella propria competenza l'ANAC dispone l’inoltro alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio L’autorità amministrativa competente svolge le stesse attività che abbiamo registrato per il personale designato per la gestione del canale di segnalazione esterna garantendo la stessa riservatezza, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, sull’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione
L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:
In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea
L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procede alla loro archiviazione
Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC L’Art.9 del D.Lgs n.24 contiene le informazioni riportate sul sito dell’ANAC utili per le persone segnalanti
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8 Divulgazione pubblica |
Condizioni per l'effettuazione della divulgazione pubblica L’Art.15 del D.Lgs n.24 recita che la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.
Nota. La divulgazione al pubblico è una situazione in cui le informazioni che prima non erano note al grande pubblico sono presentate o divulgate volentieri alla popolazione. La divulgazione pubblica può essere gestita con l’uso di supporti di stampa, della televisione, della radio , dell’uso di Internet. |
9 Tabella riassuntiva- Settore pubblico e privato - Oggetto e canale di segnalazione |
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Alla luce di quanto esposto sin ad ora elenchiamo una tabella riassuntiva divisa per settori di segnalazione
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10 Obblighi di riservatezza |
L’Art. 12 del D.Lgs n.24 “Obbligo di riservatezza “ impone regole ben precise per coloro che ricevono e gestiscono le segnalazioni e nei vari ambiti della gestione delle stesse che sono:
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11 Trattamento dei dati personali |
L’Art.13 del D.Lgs n.24 ” Trattamento dei dati personali “ stabilisce che:
Nella specifica dell’Art. 13 troviamo che:
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12 Conservazione della documentazione |
L’ Art. 14 del D.Lgs n.24 “Conservazione della documentazione” detta le condizioni per una corretta gestione della documentazione inerente alle segnalazioni :
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13 Misure di protezione |
Condizioni per la protezione L’Art. 3 “ Ambito di applicazione soggettivo “ indica le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato legittimate a segnalare eventuali violazioni e che sono state trattate al punto 2 della procedura in esame.
L’Art. 16 del D.Lgs n.24 “Condizioni per la protezione della persona segnalante” stabilisce che per queste persone sono previste misure di protezione quando ricorrono le seguenti condizioni:
Le misure di protezione consistono in:
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14 Divieto di ritorsione |
L’Art. 17 “ Divieto di ritorsione”, che è una misura di protezione stabilisce che :
Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili in ragione di una segnalazione effettuata, costituiscono ritorsioni:
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15 Tutela della persona |
La tutela delle persone segnalanti e a quali enti o soggetti coinvolti nella segnalazione essa viene estesa è descritta all’Art. 3 comma 4 e 5 del D.Lgs n.24 il legislatore
Al comma 4 viene specificato che la tutela delle persone legittimate a segnalare si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:
a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato e se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali b) durante il periodo di prova c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso
Al comma 5 il legislatore chiarisce a chi sono estese le misure di protezione e precisamente : Fermo quanto previsto nell'articolo 17 (Divieto di ritorsione) commi 2 e 3, le misure di protezione si applicano anche: a) ai facilitatori b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonche' agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone |
16 Misure di sostegno |
Nell’Art. 18 del D.Lgs n.24 vengono indicate le misure di sostegno fornite dal terzo settore consistenti in servizi gratuiti.
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17 Protezione dalle ritorsioni |
Art. 19 “ Protezione dalle ritorsioni” di cui elenco al punto 14 (Divieto di ritorsione)
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18 Limitazioni della responsabilita' |
Art. 20 Limitazioni della responsabilita'
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19 Sanzioni |
Art. 21 “ Sanzioni “.
Fermi restando gli altri profili di responsabilita', l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
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20 Abrogazioni di norme |
Con Art. 23 “ Abrogazioni di norme” sono abrogate le seguenti disposizioni:
(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)
( Comma 2-ter L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo). (Comma 2-quater Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa).
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21 Disposizioni transitorie e di coordinamento |
Art. 24 Disposizioni transitorie e di coordinamento
Alle segnalazioni o alle denunce all’autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n.231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n.179 del 2017
Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, è nullo
f) alla riservatezza dell'identita' della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e) |
GESTORE CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA |
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trasmette con cadenza (annuale) alla Direzione dell’organizzazione le seguenti informazioni:
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23 Indicazioni e flussi informativi verso la Commissione Europea |
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trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:
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24 Documenti e files correlati |
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