Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

   Organizzazione

 

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - SOCIETÀ DEL GRUPPO GIORDANO HOLDING

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Procedura di Controllo Interno – Sistema 231
ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

 

 

Indice generale della sezione

 

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-24 – “Segnalazione di sospetti-Whistleblowing”

0

Premessa

1

Scopo

2

Violazioni

3

Persone legittimate a segnalare violazioni

4

Concetto e tipologie di segnalazione

5

Canali di segnalazione

6

Canali di segnalazione interna

-Attivazione

-Condivisione

-Gestione

-Modalità di segnalazione

-Compiti del gestore

7

Canali di segnalazione esterna

- Condizioni per l'effettuazione  della segnalazione esterna

-Attivazione

-Gestione e compiti

-Modalità di segnalazione

-Note su attività ANAC

- Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC

8

Divulgazione pubblica

- Condizioni per l'effettuazione  della divulgazione pubblica

9

Tabella riassuntiva

- Settore pubblico e privato

- Oggetto e canale di segnalazione

10

Obblighi di riservatezza

11

Trattamento dei dati personali

12

Conservazione della documentazione

13

Misure di protezione

14

Divieto di ritorsione

15

Tutela delle persone

16

Misure di sostegno

17

Protezione dalle ritorsioni

18

Limitazioni delle responsabilità

19

Sanzioni

20

Abrogazioni di norme

21

Disposizioni transitorie  e di coordinamento

22

Indicazioni e flussi informativi verso la Direzione

23

Indicazioni e flussi informativi verso  la Commissione Europea

24

Documenti e files correlati

 

 

 

 

0   Premessa

 

Con il D.Lgs n.24 del 10 marzo 2023 il processo di Whistleblowing, nato per la prevenzione delle fattispecie dei reati presupposto e per la segnalazione di eventuali violazioni del Modello 231 ha subito consistenti modifiche che hanno interessato principalmente l’oggetto delle violazioni, la platea dei soggetti segnalanti, l’attivazione dei canali di segnalazione e le modalità di utilizzo, il coinvolgimento dell’ANAC, e l’estensione delle misure di protezione a persone od enti che affiancano il segnalante.

 

La relativa procedura di controllo P-INT-24 è stata quindi aggiornata al nuovo decreto legislativo e sviluppata seguendo le indicazioni degli articoli del suddetto decreto.

Per meglio orientarsi all’interno degli articoli del D.Lgs n.24 del 10 Marzo 2023 sono stati qui riportati tutti gli articoli con relativi titoli.

 

Art.1  Ambito di applicazione oggettivo

Art.2  Definizioni

Art.3  Ambito di applicazione soggettiva

Art.4  Canali di segnalazione interna

Art.5  Gestione del canale di segnalazione interna

Art.6  Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna

Art.7  Canali di segnalazione esterna

Art.8  Attività svolte dall'ANAC

Art.9  Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC

Art.10 Adozione di linee guida

Art.11 Disposizione relativa al personale dell'ANAC ed alla piattaforma informatica

Art.12 Obbligo di riservatezza

Art.13 Trattamento dei dati personali

Art.14 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni 

Art.15 Divulgazioni pubbliche

Art.16 Condizioni per la protezione della persona segnalante

Art.17 Divieto di ritorsione

Art.18 Misure di sostegno

Art.19 Protezione dalle ritorsioni

Art.20 Limitazioni delle responsabilità

Art.21 Sanzioni

Art.22 Rinunce e transazioni

Art.23 Abrogazioni di norme

Art.24 Disposizioni transitorie e di coordinamento

Art.25 Disposizioni finanziarie

Attenzione: Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023, le disposizioni avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249 l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023

 

 

 

1   Scopo

 



 

L’Art.1 “ Ambito di applicazione oggettivo”  illustra lo scopo del Decreto legislativo n.24  che è quello di disciplinare la protezione delle  persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse  pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Lo stesso articolo enuncia la casistica di non applicazione del  presente decreto come ad esempio

a) Alle  contestazioni, rivendicazioni o richieste  legate  ad  un interesse di carattere personale della  persona  segnalante  o  della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai  propri  rapporti di lavoro  o  di  impiego  pubblico  con le figure gerarchicamente sovraordinate.

b) Alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali 

c) Alle  segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonche' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

 

 

2   Violazioni

 



 

Il concetto di “violazione” , definito dall’Art.2 del D.Lgs n.24 , è inteso come “comportamenti,  atti  od  omissioni  che  ledono l'interesse pubblico o l'integrita' dell'amministrazione  pubblica  o dell'ente privato” consistenti in:   

      1) Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che  non rientrano in illeciti o atti riportati ai punti 3, 4, 5 e 6

      2) Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di  organizzazione  e gestione ivi previsti, che non rientrano nei punti 3, 4, 5 e 6

      3) Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato  al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva  (UE)  2019/1937,  seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti  settori:

  • Appalti  pubblici-servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del  riciclaggio e del finanziamento  del  terrorismo-sicurezza  e  conformità  dei prodotti-sicurezza  dei  trasporti-tutela dell'ambiente-radioprotezione e sicurezza nucleare-sicurezza degli alimenti e  dei mangimi  e  salute  e  benessere  degli  animali-salute   pubblica

protezione dei consumatori-tutela della vita  privata  e  protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

     4) Atti  od  omissioni che ledono gli  interessi  finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del  Trattato  sul  funzionamento dell'Unione  europea  specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

      5) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle  norme  dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti  di  Stato, nonche'  le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i  meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto ola finalita' della normativa applicabile in materia di imposta  sulle società

      6) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori  indicati ai punti 3,4 e 5

L’Art.2 “ Definizioni” oltre a definire il concetto di “violazione” definisce anche che i soggetti del settore privato sono quei soggetti diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, con una ulteriore distinzione, utile in seguito per definire oggetto e mezzo di segnalazione, riguardante il numero di lavoratori, l’adozione o meno di un Modello 231 e il settore in cui si opera:

  • Settore privato che ha impiegato una media di almeno cinquanta lavoratori subordinati  a  tempo indeterminato o determinato
  • Settore privato che ha impiegato meno di 50 lavoratori subordinati  a  tempo indeterminato o determinato in cui è stato adottato un Modello 231
  • Settore privato operante nei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei  sistemi informativi che ha impiegato nell’ultimo anno lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato indipendenti anche inferiore a 50 unità.

 

 

 

3   Persone legittimate a segnalare violazioni

 

Con l’Art. 2 il legislatore ha definito il concetto di “Violazione, con l’Art. 3 “Ambito di applicazione soggettivo“ indica le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato legittimate a segnalare eventuali violazioni.

Esse sono:

  • Dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’Art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/01, ivi compresi i :
  • Dipendenti di cui all’Art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle  società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio)
  • Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato
  • Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del

settore privato

  • Collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore

pubblico o del settore privato

  • Volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
  • Azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza,

anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del

settore privato.     

 

4   Concetto e tipologie di segnalazione

 

L’Art. 2 “Definizioni” oltre a definire il concetto di violazione e ad indicare quali persone sono legittimate a segnalare eventuali violazioni definisce il significato di segnalazione oltre alle diverse tipologie:

  • Segnalazione o  segnalare:  la  comunicazione  scritta  od orale di informazioni sulle violazioni
  • Segnalazione interna: la comunicazione,  scritta  od  orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale  di segnalazione interna
  • Segnalazione esterna: la comunicazione,  scritta  od  orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale  di segnalazione esterna
  • Divulgazione pubblica o divulgare  pubblicamente:  rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado  di raggiungere un numero elevato di persone
  • Persona  segnalante:  la  persona  fisica  che  effettua  la segnalazione  o  la  divulgazione  pubblica  di  informazioni   sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
  • Facilitatore: una persona fisica  che  assiste  una  persona segnalante nel processo di  segnalazione

 

 

5   Canali di segnalazione

 

Date le diverse tipologie di segnalazione (Interna, esterna, divulgazione pubblica) è facile comprendere che occorrono canali/condizioni idonei per ognuna di esse.

Avremo allora:

  • Canali di segnalazione interna
  • Canali di segnalazione esterna
  • Condizioni per divulgazione pubblica

 

Gli articoli 4 e 5 del D.Lgs n.24 trattano i canali di segnalazione interna e precisamente l’Art. 4 tratta l’attivazione del canale interno mentre l’Art. 5 ne tratta la gestione.

Gli articoli 7 e 8 del D.Lgs n.24 trattano i canali di segnalazione esterna e precisamente l’Art. 7 tratta l’attivazione del canale esterno mentre l’Art. 8 ne tratta la gestione da parte dell’ANAC.

L’art.15 definisce le condizioni per l'effettuazione della divulgazione pubblica

 

 

6   Canali di segnalazione interna

 

 

Come riportato al punto precedente l’Art. 4 tratta l’attivazione del canale di segnalazione interna mentre l’Art. 5 ne tratta la gestione.

 

Attivazione

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato devono attivare propri canali di segnalazione con le seguenti caratteristiche:

  • Garanzia della riservatezza dell'identita' della persona segnalante
  • Garanzia della riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione
  • Garanzia della riservatezza del contenuto della segnalazione
  • Garanzia della riservatezza della relativa documentazione

La suddetta garanzia può essere ottenuta anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia.                                                                  I contenuti dei documenti “cifrati” (per i quali è stata impiegata la crittografia) sono resi incomprensibili a coloro che vi accedano senza disporre della relativa autorizzazione.

L’attivazione del canale di segnalazione interno è già previsto per quegli enti che adottano un Modello 231.

Condivisione

È possibile la condivisione e la gestione del canale di segnalazione tra :

  • Comuni diversi dai capoluoghi di provincia
  • Soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti  di  lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove

Gestione

  La gestione del canale di segnalazione può essere affidata:

  • Ad una singola persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del  canale  di  segnalazione
  • Ad un soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato
  • Al responsabile della prevenzione della corruzione nel settore pubblico ove è prevista tale figura, come pure nella ipotesi di condivisione del canale e della sua gestione tra comuni diversi dai capoluoghi di provincia

Modalità di segnalazione

Le modalità di segnalazione ammesse sono:

  • In forma scritta
  • In forma orale
  • Attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale
  • Mediante un incontro diretto  fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante

 

Nota.  Nel caso di segnalazione presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nel paragrafo “Gestione” essa deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante

 

Compiti del gestore

I compiti del gestore del canale di segnalazione interna sono regolati dall’Art. 5 del D.Lgs n.24.

 

La persona, l’ufficio, il soggetto esterno o il responsabile della prevenzione a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione devono:

  • Rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione
  • Mantenere un contatto  con  la  persona  segnalante  cui richiedere, se necessario, integrazioni
  • Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute
  • Fornire riscontro alla segnalazione entro  tre  mesi  dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso,  entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione
  • Mettere a disposizione informazioni chiare sul  canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le  segnalazioni  interne ed esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonche' accessibili alle persone legittimate a segnalare che non frequentano i luoghi di lavoro
  • Pubblicare le informazioni di cui al punto precedente anche in una sezione dedicata del proprio sito se attivo

 

 

 

7   Canali di segnalazione esterna

              

Condizioni per l'effettuazione  della segnalazione esterna

 

L’Art.6 del D.Lgs n.24, qualora la persona segnalante vuole utilizzare il canale di segnalazione esterna, ne definisce le seguenti condizioni:

  • La persona segnalante può effettuare una  segnalazione  esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre  una  delle  seguenti condizioni:
  • Non è prevista,  nell'ambito  del  suo  contesto  lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o,  anche  se  attivato, non è conforme a quanto previsto dall'Art. 4 del D.Lgs n.24
  • La persona segnalante  ha  già  effettuato  una  segnalazione interna ai sensi dell'Art. 4 del D.Lgs n.24

e la stessa non ha avuto seguito

  • La persona ha fondati motivi di  ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa  determinare il rischio di ritorsione
  • La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente  o  palese per il pubblico interesse

 

Attivazione

  L’Art.7 del D.Lgs n.24 demanda all’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) l’attivazione del canale di segnalazione esterna (a cui può fare riferimento la persona che non può utilizzare il canale di segnalazione interno a seguito di una delle condizioni precedentemente citate) con le stesse caratteristiche che si chiedono ai canali di segnalazione interni:

  • Garanzia della riservatezza dell'identità della persona segnalante
  • Garanzia della riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione
  • Garanzia della riservatezza del contenuto della segnalazione
  • Garanzia della riservatezza della relativa documentazione

La suddetta garanzia può essere ottenuta anche tramite il ricorso a strumenti  di  crittografia.

I contenuti dei documenti “cifrati” (per i quali è stata impiegata la crittografia) sono resi incomprensibili a coloro che vi accedano senza disporre della relativa autorizzazione

La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene  effettuata attraverso canali diversi dalla segnalazione esterna o perviene a personale diverso da quello addetto al  trattamento  delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo

Gestione e compiti

Le modalità di gestione del canale di segnalazione esterna da parte dell’ANAC sono regolate dall’Art. 8 del D.Lgs n.24.

 

Il personale designato e specificamente formato per la  gestione del canale di segnalazione esterna provvede a svolgere le  seguenti attività: 

  • Fornire a qualsiasi persona interessata informazioni  sull'uso del canale di segnalazione  esterna  e  del  canale  di  segnalazione interna, nonche' sulle misure di protezione previste per la persona segnalante
  • Dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC  ritenga  che  l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante
  • Mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni
  • Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute
  •  Svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti
  • Dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei  mesi  dalla  data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o,  in  mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento
  • Comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti (per violazioni che non rientrano nella propria competenza) o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa

Modalità di segnalazione

Le modalità di segnalazione ammesse sono:

  • In forma scritta tramite la piattaforma informatica
  •  In forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale
  • Mediante un incontro diretto  fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante

Nota.  Nel caso di segnalazione presentata ad un soggetto diverso dall’ANAC  essa deve essere trasmessa a quest’ultima, entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante

Note su attività ANAC

Per violazioni che non rientrano nella propria competenza l'ANAC dispone l’inoltro alla competente autorità  amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale  avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio

L’autorità  amministrativa  competente  svolge le stesse attività che abbiamo registrato per il  personale designato per la  gestione del canale di segnalazione esterna garantendo la stessa riservatezza, anche tramite ricorso a  strumenti  di  crittografia, sull’identità della persona segnalante, della  persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione

 

L'ANAC  trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:

  • Il numero di segnalazioni esterne ricevute
  • Il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito
  • Se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonche' gli importi  recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti avviati

 

In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione  di  principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea

 

L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procede alla loro archiviazione

 

Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC

L’Art.9 del D.Lgs n.24 contiene le informazioni riportate sul sito dell’ANAC utili per le persone segnalanti

  • L'illustrazione delle misure di protezione previste per la persona segnalante
  • I  propri contatti, quali, in  particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni  telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata
  • Le istruzioni sull'uso del canale di  segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna
  • L'illustrazione del regime di  riservatezza applicabile  alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal presente decreto, dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  27 aprile 2016, dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio  2018,  n. 51, e dall'articolo 15 del regolamento  (UE) 2018/1725 del  Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018
  • Le  modalita' con le quali può chiedere alla  persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonche' i tipi di riscontro  e di seguito che l'ANAC può dare ad una segnalazione esterna
  • L'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, convenzioni con  l'ANAC,  nonche' i loro contatti

 

 

8  Divulgazione pubblica

 

Condizioni per l'effettuazione  della divulgazione pubblica

L’Art.15 del D.Lgs n.24 recita che la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione  prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

  • La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e  con le modalita' precedentemente descritte relative ai canali di segnalazione interna ed esterna a cui non è stato dato riscontro nei termini previsti da parte di chi gestisce il canale di segnalazione interna o dall’ANAC stessa e in merito alle  misure  previste  o adottate per dare seguito alle segnalazioni
  • La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente  o  palese per il pubblico interesse
  • La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio  di  ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle  in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa

 

 Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione  giornalistica, con riferimento alla  fonte della notizia.

 

Nota. La divulgazione al pubblico è una situazione in cui le informazioni che prima non erano note al grande pubblico sono presentate o divulgate volentieri alla popolazione.

La divulgazione pubblica può essere gestita con l’uso di supporti di stampa, della televisione, della radio , dell’uso di Internet.

 

 

9   Tabella riassuntiva- Settore pubblico e privato - Oggetto e canale di segnalazione

 

Alla luce di quanto esposto sin ad ora elenchiamo una tabella riassuntiva divisa per settori di segnalazione

 

Settore pubblico

Oggetto delle segnalazioni:

Violazioni del diritto interno (come elencate al punto 2 )

Violazioni del diritto UE (come elencate al punto 2 )

 

 

Mezzo di segnalazione:

Canale interno

Canale esterno

Divulgazione pubblica

 

 

 

Settore privato - Ente con adozione Modello 231/01 e meno di 50 lavoratori

 

Oggetto delle segnalazioni:

Violazioni del D.Lgs.231/01

 

Mezzo di segnalazione:

Canale interno

 

 

Settore privato - Ente con adozione Modello 231/01 e una media di almeno 50 lavoratori

 

Oggetto delle segnalazioni:

Violazioni del D.Lgs.231/01

Mezzo di segnalazione:

Canale interno

 

Oggetto delle segnalazioni:

Violazioni del diritto UE

Mezzo di segnalazione:

Canale interno, Canale esterno, Divulgazione pubblica

 

 

 

Settore privato - Ente con una media di almeno 50 lavoratori o che opera nei settori sensibili

 

Oggetto delle segnalazioni:

Violazioni del diritto UE

Mezzo di segnalazione:

Canale interno, Canale esterno,  Divulgazione pubblica

 

Nota. Per i settori sensibili come prodotti e mercati finanziari, tutela dell’ambiente, trasporti, etc. il numero dei dipendenti non è influente

 

 

 

Contenuto delle segnalazioni

 

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Responsabile della Funzione incaricata di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Il contenuto delle segnalazioni deve essere preciso e concordante.

 

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

 

  • Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’organizzazione
  • Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
  • Circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi
  • Altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati
  • L’indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
  • L’indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
  • Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

 

 

 

 

 

10  Obblighi di riservatezza

 

L’Art. 12 del D.Lgs n.24  “Obbligo di riservatezza “ impone regole ben precise per coloro che ricevono e gestiscono le segnalazioni e nei vari ambiti della gestione delle stesse che sono:

  • Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse
  • L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente  autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679  e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione  dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196
  • Nell'ambito del procedimento penale, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti  previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale
  • Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata  fino alla chiusura della fase istruttoria
  • Nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove  la  contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione,  anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in  parte, sulla segnalazione e la  conoscenza dell'identita' della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante  alla rivelazione della propria identità
  • È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione  dei  dati  riservati,  nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonche' nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta
  • I soggetti del settore pubblico e del settore  privato, l'ANAC, nonche' le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette   le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante
  • La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche'  dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
  • Ferma la previsione dei punti precedenti, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo,  la  persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare  attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti

 

11   Trattamento dei dati personali

 

L’Art.13 del D.Lgs n.24  ” Trattamento dei dati personali “ stabilisce che:

  • I titolari di trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono i soggetti cui è affidata la gestione dei canali di segnalazione
  • Nella condivisione delle risorse del canale di segnalazione interna devono essere determinate le rispettive responsabilità, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento(UE) 2016/679 in merito :
  • All'esercizio dei diritti dell'interessato
  • Ai ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati
  • Devono essere applicate idonee misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi  derivanti  dai  trattamenti effettuati quali:
  • L’ accesso illegale
  • La rilevazione non autorizzata
  • La modifica non autorizzata
  • La perdita accidentale
  • La distruzione volontaria
  • Il trafugamento per fini impropri

 

Nella specifica dell’Art. 13 troviamo che:

  • Ogni trattamento dei dati personali, compresa  la  comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente  decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196 e del decreto legislativo  18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725
  • I  dati  personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o,  se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente
  • I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del  regolamento  (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto  previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
  • I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del  Regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo  n.  51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle  persone  segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14  del  medesimo regolamento (UE) 2016/679  o  dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonche' adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà' degli interessati.
  • I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la  gestione  delle segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del D.Lgs n.24 (condivisione del canale) , determinano in  modo trasparente,  mediante un accordo interno, le rispettive responsabilita' in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali,  ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 51 del 2018.
  • I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi  derivanti  dai  trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla  protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo  28 del  regolamento (UE)  2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

 

 

12  Conservazione della documentazione

 

 L’ Art. 14 del D.Lgs n.24 “Conservazione della documentazione”  detta le condizioni per una corretta gestione della documentazione inerente alle segnalazioni :

  • Le  segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data  della  comunicazione  dell'esito  finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs n.24 e  del  principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679  e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018
  • Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione  integrale.  In caso  di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione
  • Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non  registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del  personale addetto. La persona segnalante  può verificare, rettificare e confermare  il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione
  • Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un  incontro  con  il  personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione

 

13  Misure di protezione

 

Condizioni per la protezione

L’Art. 3 “ Ambito di applicazione soggettivo “ indica le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato legittimate a segnalare eventuali violazioni  e che sono state trattate al punto 2 della procedura in esame.

 

L’Art. 16 del D.Lgs n.24 “Condizioni per la protezione della persona segnalante”  stabilisce che per queste persone sono previste misure di protezione quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • Al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la  persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate,  divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'Art.1 del D.Lgs n.24
  • La segnalazione o divulgazione pubblica è stata  effettuata sulla base di quanto previsto nelle modalità trattate per le segnalazioni interne ed esterne
  • I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare  pubblicamente sono irrilevanti ai fini   della sua protezione
  • Salvo quanto previsto dall'Art. 20 (limitazioni della responsabilità), quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilita' penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia  all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilita' civile, per  lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare
  • La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona  segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonche' nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti  dell'Unione  europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 (Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna)

Le misure di protezione consistono in:

  • Divieto di ritorsione
  • Misure di sostegno
  • Protezione dalle ritorsioni
  • Limitazioni delle responsabilità

 

 

14  Divieto di ritorsione

 

L’Art. 17  “ Divieto di ritorsione”, che è una misura di protezione  stabilisce che :

  • Gli enti o le persone legittimate a segnalare eventuali violazioni non possono  subire alcuna ritorsione
  • Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone legittimate a segnalare, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della  divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità  giudiziaria o contabile .L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere
  • In  caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dalle persone legittimate a segnalare, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del  presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o  una  denuncia all’autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un  danno,  si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione  pubblica o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili in ragione di una segnalazione effettuata, costituiscono ritorsioni:

  • Il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti
  • La retrocessione di grado o la mancata promozione
  • Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di  lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro
  • La  sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa
  • Le note di merito negative o le referenze negative
  • L'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria
  • La coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo
  • La discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole
  • La mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove  il  lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione
  • Il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine
  • I danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese  la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi
  • L'inserimento in elenchi impropri sulla base di un  accordo settoriale o industriale formale o informale, che può  comportare l’impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro
  • La conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi
  • L'annullamento di una licenza o di un permesso
  • La richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici  o medici

 

 

 

15  Tutela della persona



 

La tutela delle persone segnalanti e a quali enti o soggetti coinvolti nella segnalazione essa viene estesa è descritta all’Art. 3 comma 4 e 5  del D.Lgs n.24 il legislatore


 

 Al comma 4 viene specificato che la tutela delle persone legittimate a segnalare si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all’autorità  giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di  informazioni avvenga  nei seguenti casi: 

    a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato e se le informazioni sulle violazioni sono state  acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali

    b) durante il periodo di prova

    c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel  corso del rapporto stesso

 

Al comma 5 il legislatore chiarisce a chi sono estese le misure di protezione e precisamente :

  Fermo quanto previsto nell'articolo 17 (Divieto di ritorsione) commi 2 e 3,  le  misure di protezione si applicano anche:

    a) ai facilitatori

    b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado

    c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria  o  contabile o effettuato una  divulgazione  pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona  un rapporto abituale e corrente

    d) agli enti di  proprietà  della  persona  segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonche' agli enti che  operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone

 

 

16  Misure di sostegno

 

Nell’Art. 18 del D.Lgs n.24 vengono indicate le misure di sostegno fornite dal terzo settore consistenti in servizi gratuiti.

  • È istituto presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo  settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.         L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere  v)  e  w),  del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  e  che  hanno  stipulato convenzioni con ANAC
  • Le misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo settore consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalita' di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative   nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonche' sulle modalita' e condizioni di accesso al patrocinio a  spese  dello Stato
  • L’autorità giudiziaria ovvero l’autorità amministrativa cui la persona segnalante si è rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC  informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all’autorità giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, nonche' di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo  amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

 

 

17  Protezione dalle ritorsioni

 

Art. 19 “ Protezione dalle ritorsioni”  di cui elenco al punto 14 (Divieto di ritorsione)

  • Gli enti e le persone di soggetti pubblici e privati  possono  comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di  avere  subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e gli  eventuali  organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse  nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i  provvedimenti  di  propria competenza
  • Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per  quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del  lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla  valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle  sanzioni amministrative di cui all'articolo  21 del D. Lgs n.24.  Al  fine  di  regolare  tale collaborazione, l'ANAC  conclude  specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro
  • Gli atti assunti in violazione dell'Art.17 (divieto di ritorsione) sono nulli. Le persone soggetti pubblici e privati che  siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della  denuncia  all’autorità  giudiziaria  o  contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai  sensi  dell'articolo  18  della legge  20  maggio  1970, n. 300 o dell'articolo 2 del  decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, in  ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore
  • L’autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva  azionata, ivi  compresi il  risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di  cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'Art. 17 (divieto di ritorsione) e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo

 

 

18  Limitazioni della responsabilita'

 

Art. 20   Limitazioni della responsabilita' 

  • Non è punibile l'ente o la persona di un soggetto pubblico o privato che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'Art. 1, comma  3 ( informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali) , o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei  dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni  che offendono  la  reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata  ai  sensi  dell'Art.16 (Condizioni per la protezione della persona segnalante)
  • Quando ricorrono le ipotesi di cui al punto precedente è esclusa altresi' ogni ulteriore responsabilita', anche di natura  civile  o amministrativa.
  • Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di un soggetto pubblico o privato non incorre in alcuna responsabilita', anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni  sulle violazioni o per l'accesso alle stesse
  • In ogni caso, la responsabilita' penale e ogni altra responsabilita', anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria   o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione

 

19  Sanzioni

 

Art. 21 “ Sanzioni  “.   

 

Fermi restando gli altri profili di responsabilita',  l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  • Da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si  è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12
  • Da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state  adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli Artt. 4 e 5 del D.Lgs n.24 (Canali di segnalazione interna e  Gestione del canale di segnalazione interna), nonche' quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute
  • Da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 del D.Lgs n.24, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in  primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità  giudiziaria  o contabile
  •  I soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs231/01, e adottano modelli di organizzazione e gestione prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'Art. 6, comma 2, lettera e),dello stesso decreto 231, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti suddetti

 

20 Abrogazioni di norme

 

Con Art. 23  “ Abrogazioni di norme”  sono abrogate le seguenti disposizioni:

  • L'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165

 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)

  • L'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

( Comma 2-ter L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo).                                                                                                                                                     (Comma 2-quater Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa).

  • L'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179                                                                                                                                     (Integrazione della  disciplina  dell'obbligo  di  segreto  d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale )

 

21  Disposizioni transitorie e di coordinamento

 

Art. 24  Disposizioni transitorie  e di coordinamento

 

  • Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023 (come pure le abrogazioni di norme)

Alle segnalazioni o alle denunce all’autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' a quelle effettuate fino al  14  luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del  decreto  legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n.231 del 2001 e all'articolo 3 della  legge  n.179 del 2017

  • Per  i  soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con  contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del  canale   di segnalazione interna ai sensi del presente  decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora,  continua  ad applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e  b),  del  decreto legislativo n. 231 del 2001, nella  formulazione  vigente  fino alla data di entrata in vigore del presente decreto
  • L'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n.  604  è  sostituito dal seguente:

    Il  licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a  un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia  all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione  pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della   direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 23 ottobre 2019, è nullo

  • All'articolo 2-undecies, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) alla riservatezza dell'identita' della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni  svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)  2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre  2019, riguardante la protezione delle persone  che  segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai  sensi  degli  articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58

  • All'articolo 6, del decreto legislativo  n. 231 del  2001, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

 2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera  a),  prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della  direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna,  il  divieto  di  ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)

 

22  Indicazioni e flussi informativi verso  la Direzione

                                                  GESTORE CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

 

UFFICIO INTERNO ORGANIZZAZIONE  

SOGGETTO ESTERNO AUTONOMO

RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE 

 

trasmette con cadenza (annuale) alla Direzione dell’organizzazione le seguenti informazioni:

 

Descrizione

D.Lgs n.24 del 10 marzo 2023

Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto interno

Art. 2 comma 1

Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto UE

Art. 2 commi 3,4,5,6 

Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del Modello 231

Art. 2 comma 2

Numero di non conformità rilevate nella gestione del processo di Whistleblowing

P-INT-24

 

 

 

23  Indicazioni e flussi informativi verso  la Commissione Europea

 

                                                  GESTORE CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA-ANAC

 

trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:

 

Descrizione

Il numero di segnalazioni esterne ricevute

Il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito

Se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonche' gli importi  recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti avviati

 

 

24  Documenti e files correlati

 

Codice identificativo

Sezione

Link

Descrizione

ALL-31

Modelli

Whistleblowing - Istruzioni per segnalazione violazioni